La Legge n.2/09 recita: “La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica, nel Registro delle Imprese o negli albi o elenchi … avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita alle sole Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.